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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

33353
Stato 50 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con

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I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

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atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Parlamento in seduta comune tra professori ordinarî di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

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Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

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ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una

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Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprî diritti e interessi legittimi.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

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Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

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Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in

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Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti

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Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

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I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

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La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con proprî poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

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Le pene non possono consistere in trattamenti contrarî al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i proprî statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento

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Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

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